amministrazione straordinaria interdetto o minore emancipato
Scheda aggiornata al 17/08/2015 |
INFORMAZIONI GENERALI
Nel caso degli inabilitati e dei minori emancipati, trattandosi di condizioni di incapacità relativa o parziale, si riconosce a costoro (art.415 del codice civile) una limitata capacità di agire da soli, e pertanto gli viene concessa la facoltà di compiere unicamente quegli atti legati alla ordinaria amministrazione. Possono invece stare in giudizio e riscuotere capitali con l’assistenza di un curatore. Gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione possono essere compiuti previa autorizzazione del Giudice Tutelare e con il consenso del curatore. Per gli atti di disposizione (alienare beni, costituire ipoteche e pegni, ecc.) è richiesta l’autorizzazione del Tribunale e l’assistenza del curatore. La distinzione fra atti di ordinaria e atti di straordinaria amministrazione è basata sostanzialmente sul criterio della maggiore o minore importanza patrimoniale degli atti stessi. In base a tale criterio sono pertanto da considerare atti di straordinaria amministrazione tutti quelli che potrebbero comportare una riduzione di ordine economico, andando a modificare la struttura o mettendo a rischio la consistenza del patrimonio; sono invece da considerare atti di ordinaria amministrazione quelli che, essendo diretti alla conservazione del patrimonio, non comportano una diminuzione del suo valore economico.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
La domanda per l’autorizzazione a compiere atti di amministrazione straordinaria va presentata al Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore emancipato o dell’inabilitato.
Questa procedura è esente da contributo salvo nel caso di eredità giacente, caso in cui è previsto il pagamento di €98,00 come contributo unificato ed €27,00 per diritti forfettizzati di notifica.
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