amministrazione straordinaria minore
INFORMAZIONI GENERALI
Per compiere atti che esulano dall'ordinaria amministrazione sui beni del figlio minore o del nascituro, i genitori devono richiedere l'autorizzazione al Giudice Tutelare che valuterà la necessità o utilità dell’atto. In particolare, deve essere richiesta tale autorizzazione per:
- Accettazioni e rinunzie di eredità o di legati;
- Accettazioni di donazioni;
- Riscossione di capitali;
- Alienazioni;
- Transazioni e compromessi;
- Stipulazioni di mutui;
- Ipoteche;
- Prosecuzione esercizio di impresa commerciale;
- Scioglimento di comunioni;
- Locazioni ultranovennali;
- Costituzioni di pegno;
Nel caso di vendita occorre indicare come verrà impiegato il denaro ricavato (libretto postale o bancario o altro). Nel caso di vendita di beni acquisiti per eredità dal minore sottoposto alla potestà genitoriale, e di accettazione con beneficio di inventario, la competenza per l'autorizzazione è del Tribunale, su parere del Giudice Tutelare.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
I genitori congiuntamente, o chi di essi esercita in via esclusiva la patria potestà, possono presentare ricorso al Giudice Tutelare presso il Tribunale o la sezione distaccata del Tribunale competente per territorio in relazione al luogo dove è la residenza del minore. La documentazione da allegare sarà variabile da caso a caso.
Nel caso in cui l’istanza venga respinta l’interessato può presentare reclamo avverso il decreto del Giudice Tutelare.
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