Con la legge n. 6/2004, si è introdotto un istituto nuovo finalizzato a tutelare le persone che, per effetto di un handicap fisico oppure psichico, si trovano nell’impossibilità di provvedere, parzialmente o anche in via temporanea, autonomamente ai propri interessi. In concreto, significa sostenere le persone prive, in tutto o in parte, di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, affiancandogli un “amministratore”, con compiti più o meno estesi.
L’Amministrazione di Sostegno, rappresenta oggi, una soluzione concreta per quelle persone che non riescono da sole, per qualsiasi causa, a provvedere ai propri interessi senza per questo limitarne la capacità di agire ed evitando di ricorrere , ove possibile, all’interdizione o all’inabilitazione, affiancando ai soggetti beneficiari un “amministratore”, con compiti più o meno estesi. Perché si possa chiedere l' amministratore di sostegno è necessario comunque che il soggetto abbia un minimo di capacità di intendere e di volere; nel caso in cui questa fosse totalmente assente si dovrà ricorrere necessariamente all'interdizione.
Molti sono i soggetti legittimati a proporre azioni formali al Giudice Tutelare per promuovere l’amministrazione di sostegno se a conoscenza di una situazione che lo imponga: innanzitutto il Pubblico Ministero e i Responsabili dei servizi sanitari e sociali, poi i Familiari entro il 4° grado e gli Affini entro il 2° grado, il coniuge o conviventi stabili del beneficiario, il Tutore o Curatore ed infine il diretto interessato anche se minore di età ma ultradiciassettenne, pur se interdetto o inabilitato. Il ricorso al Giudice Tutelare per l’amministrazione di sostegno deve indicare, oltre che i dati del ricorrente, le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell’amministratore, il nominativo e il domicilio (se conosciuti) del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario (art. 407, comma 1, cod. civ.). Il ricorso presentato dai servizi sanitari o sociali potrebbe essere corredato da una relazione che racconti vicende personali e familiari, condizioni di salute, bisogni e desideri della persona interessata.
Il Giudice Tutelare, al termine dell’istruttoria, emette il decreto di nomina dell’Amministratore di sostegno. L’incarico può essere anche a tempo indeterminato. Una volta nominato, l'Amministratore di Sostegno presta giuramento di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza; nello svolgimento dei suoi compiti deve tenere conto delle aspirazioni e dei bisogni del beneficiario e informarlo delle decisioni che intende prendere e, in caso di dissenso, informarne il Giudice Tutelare. Deve, comunque, periodicamente, riferire al giudice tutelare circa il suo operato e circa le condizioni di vita e salute del beneficiario e annualmente rendere il conto della propria gestione economica.
L’Istituto dell'Amministrazione di Sostegno non prevede l'annullamento della capacità del beneficiario a compiere validamente atti giuridici (in questo si differenzia dall'interdizione).