Possono ottenere il gratuito patrocinio:
- i cittadini italiani,
- gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale,
- gli apolidi,
- gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.
Per poter accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato la condizione necessaria e preliminare è la capacità reddituale dell'istante: il tetto massimo indicato dalla legge è attualmente di €11.528,41 (tetto modificabile ogni due anni dal Ministero della Giustizia - ultimo aggiornamento Agosto 2015). Nel computo del reddito, al fine di verificare l'appartenenza allo scaglione indicato, confluiscono tutte le forme e le fonti di sostentamento dell'istante, nonché i redditi dei familiari conviventi con colui che intenda essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato (eccezion fatta per il caso di vertenza nei confronti di uno di essi). Nella determinazione dei limiti di reddito si tiene conto anche dei redditi esenti da IRPEF (esempio pensione invalidità, indennità accompagnamento, ecc.) o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero a imposta sostitutiva. La situazione reddituale del beneficiario, deve persistere anche in costanza di giudizio, salvo il diritto di rivalsa dell'Erario per le spese sostenute, e di conseguente facoltà di ripetizione nei confronti dell'ammesso al patrocinio gratuito qualora le condizioni economiche dell'ammesso al beneficio dovessero subire variazioni che lo portino oltre il tetto massimo consentito per legge. Le persone ammesse al patrocinio possono essere sottoposte al controllo della Guardia di Finanza, anche tramite indagini presso le banche e le agenzie di finanziamento. In caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere, il richiedente è esposto a gravi responsabilità penali. Nel caso di ammissione al gratuito patrocinio per errore, si è tenuti al pagamento di tutte le spese, anche di quelle anticipate dallo Stato.